Alcune controversie non sono compromettibili quali, ad esempio, quelle in materia di famiglia, ma normalmente nei rapporti contrattuali e commerciali si può optare per l’arbitrato in alternativa al consueto processo. Per poter devolvere agli arbitri una controversia civile occorre un “compromesso” e cioè un patto tra le parti che, di comune accordo, decidono di devolvere la risoluzione della propria controversia a degli arbitri anziché al Tribunale. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia (art. 807 c.p.c.). Le parti possono anche affidare preventivamente agli arbitri il compito di dirimere una loro futura controversia discendente da un contratto che essi hanno stipulato: in questo caso si parla di clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.).
Per legge gli arbitri devono essere soggetti assolutamente imparziali; una volta nominati, essi sono tenuti a scrupolose regole deontologiche, civili e penali; essi rispondono verso le parti secondo le regole del mandato. Il compromesso o la clausola arbitrale stabiliscono il numero degli arbitri, che deve essere sempre dispari, e le modalità con cui essi vengono nominati (artt. 809 ed 810 c.p.c.). Normalmente si sceglie l’arbitrato collegiale con un arbitro nominato da ciascuna parte ed il terzo arbitro nominato dai due e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.
I vantaggi dell’arbitrato sono molteplici, primo tra tutti la celerità. I tempi medi in Italia per addivenire ad una pronuncia caratterizzata dalla definitività (c.d. passaggio in giudicato), si attestano sul decennio, dato che ogni pronuncia è soggetta a tre gradi di giudizio. L’Arbitrato, per legge, deve invece concludersi entro 240 giorni, salvo proroghe dovute all’attività istruttoria ed alle altre casistiche di cui all’art. 820 c.c. Il fatto che il lodo arbitrale sia impugnabile solo per i motivi di nullità contenuti all’art. 829 c.p.c., riduce il rischio di impugnazioni e fa sì che esso abbia attitudine a definire la controversia in tempi normalmente più celeri rispetto a quelli di un processo ordinario. Altro vantaggio è la possibilità di nominare come arbitri professionisti che operano in un determinato campo, offrendo così un servizio specifico e specializzato. E’ il caso degli arbitrati i materia di appalti pubblici e privati nei quali si può orientare la nomina su figure tecniche quali ingegneri ed architetti, laddove la disputa abbia ad oggetto temi soprattutto di natura tecnica.
L’arbitrato si dice regolamentato quando le parti richiamano un determinato regolamento precostituito che disciplina lo svolgimento del medesimo arbitrato (art. 832 c.p.c.). In questi casi l’arbitrato deve svolgersi secondo le regole del predetto regolamento il quale normalmente disciplina i tempi, le regole di procedura, la nomina degli arbitri e le tariffe spettanti ai medesimi.
Un esempio di arbitrato regolamentato è quello offerto dalla Camera Arbitrale del Piemonte, un organo operativo da molti anni e nato dalla collaborazione di tutte le Camere di Commercio piemontesi, che ha il compito di gestire i servizi di arbitrato con regole di procedura e costi predeterminati, presidiando la competenza e l’imparzialità di arbitri e mediatori. Molto apprezzato è l’Arbitrato cosiddetto Rapido che è previsto per le controversie di valore entro l’importo di € 150.000,00. Un arbitrato rituale secondo equità devoluto ad un arbitro unico, caratterizzato da celerità, semplificazione e concentrazione (art. 20.1 del Regolamento), il quale si prefigge come scopo quello di arrivare ad una decisione di merito in tempi rapidi e costi molto accessibili. In un tempo medio di 3/5 mesi si addiviene ad una pronuncia definitiva di merito: tempistiche che rendono questo strumento una valida alternativa anche al tradizionale ricorso per decreto ingiuntivo che, laddove opposto, porta questi tempi ad essere mediamente di 2/3 anni. La Camera Arbitrale predilige la vicinanza territoriale, offrendo la possibilità che l’arbitrato si svolga presso le proprie sedi provinciali.
Quando si pensa all’arbitrato, si pensa subito ad uno strumento dispendioso. Non è sempre così: ciò dipende dal numero di arbitri e dal valore e dalla complessità della controversia; in ogni caso si deve tenere in conto anche il minor onere dovuto al fatto che, come si è detto, il processo arbitrale si conclude, normalmente, con un unico grado di giudizio. La Camera Arbitrale del Piemonte è attenta anche a questo aspetto: il suo servizio è retto da costi competitivi e prevedibili fin dall'inizio, perché previsti in un apposito tariffario allegato al Regolamento della stessa Camera Arbitrale.
Decidere se devolvere una controversia, o le controversie nascenti da un contratto, ad un arbitro è una scelta strategica che deve essere ben ponderata con l’ausilio di un proprio professionista di fiducia. Laddove, a seguito di tali approfondimenti, si opti per seguire tale strada, il servizio offerto dalla Camera Arbitrale del Piemonte è sicuramente una valida alternativa in termini di efficienza e qualità del servizio. In questi casi è molto importante non commettere errori nella redazione della clausola compromissoria e perciò si raccomanda di seguire le indicazioni contenute a pagina 27 nel Regolamento della Camera Arbitrale che qui si riportano: