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Guida in stato di ebbrezza: la confisca può essere evitata quando il fatto sia valutato di particolare tenuità? (di Pietro Danna)

Nel pieno rispetto del principio di legalità, la Cassazione afferma che non è ammessa la confisca del mezzo nel caso in cui il conducente in guida in stato di ebbrezza sia ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della Strada, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui ai sopracitati riferimenti normativi (ossia il caso in cui al conducente di un veicolo sia stato accertato un valore corrispondente al tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore, quale sanzione amministrativa accessoria, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Ciò posto, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 7526 del 19/02/2019, metteva in risalto il fatto che siffatta disposizione normativa non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa da quelle testé menzionate. Il problema, poi, si è posto in modo ancor più deciso nel caso in cui l’imputato venga ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice di procedura penale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ex art. 186 Codice della Strada, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sul punto si veda Cass. pen., Sez. IV, 9 settembre 2015, n. 44132). Tuttavia, invece, per disporre la confisca del veicolo, non è sufficiente appurare la sussistenza dell’illecito penale, in quanto il Codice richiede una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Pertanto, il ragionamento della Corte di Cassazione ha portato a riconoscere che, non essendo la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto annoverabile tra le sentenze di condanna, in virtù del rispetto del principio di legalità ed in assenza di una normativa analoga a quella in tema di reati concernenti le armi (si veda l’art. 6 della L. 152/1975), la quale impone che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca si applica a tutti i predetti reati, non è possibile addivenire alla confisca del veicolo, nel caso di guida in stato di ebbrezza, quando il fatto sia valutato di particolare tenuità.